Ex Ilva, Pg Milano 'respingere nuova istanza sospensiva su blocco altiforni'
Udienza di discussione fissata per il 30 settembre dopo ricorso dei legali
La Procura generale di Milano, con il sostituto pg Angelo Renna, ha chiesto che la Corte d'Appello civile, sezione imprese, "dichiari, in via principale, inammissibile il ricorso per difetto dei presupposti di legge e per carenza di interesse e, comunque, nel merito rigetti" la nuova istanza dei legali dell'ex Ilva di Taranto che hanno chiesto ancora di sospendere il provvedimento con cui era stato disposto lo spegnimento dell'area a caldo, dopo il rigetto di una prima istanza di sospensiva nelle scorse settimane. L'udienza per discutere questa nuova istanza di sospensiva, arrivata dagli avvocati dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di AdI, è fissata già per il 30 settembre e da poco è stato depositato il parere della Pg di Milano. Gli avvocati con la nuova istanza di sospensiva hanno introdotto due elementi. Il primo riguarda la fissazione per il 20 ottobre, quindi a distanza abbastanza ravvicinata, da parte delle Sezioni Unite della Cassazione della discussione sul provvedimento con cui i giudici milanesi, lo scorso luglio, hanno deciso lo stop degli altiforni entro fine ottobre, condividendo la posizione dei cittadini che hanno ottenuto il blocco, rappresentati, tra gli altri, dall'avvocato Ascanio Amenduni. L'altro elemento riguarda il fatto che ai legali dell'ex Ilva non sarebbe stata trasmessa la memoria con cui il sostituto pg Renna aveva dato parere negativo alla prima proposta di sospensiva rigettata l'11 settembre. Sulla seconda istanza, che in pratica chiede quantomeno di attendere la pronuncia degli ermellini, è attesa una decisione della Corte milanese dopo l'udienza del 30 settembre. La fissazione dell'udienza in Cassazione "in data anteriore al termine previsto per lo spegnimento degli impianti - spiega il pg Renna - esclude, anziché giustificare, la necessità di un nuovo intervento cautelare". La prossimità della decisione delle Sezioni Unite "rende evidente l'assenza del pregiudizio prospettato dalle ricorrenti, poiché il giudice di legittimità sarà posto nelle condizioni di pronunciarsi tempestivamente prima che si producano gli effetti asseritamente irreversibili richiamati nell'istanza". E ancora: "La sopravvenienza dedotta a fondamento del ricorso determina pertanto un effetto opposto rispetto a quello auspicato: lungi dal determinare una nuova insorgenza dell'interesse alla sospensione del decreto impugnato, ne evidenzia l'assenza, facendo venir meno anche questo secondo presupposto della richiesta cautelare. Non sussiste alcun vuoto di tutela che richieda un intervento interinale della Corte d'Appello". L'ultimo decreto della Corte, poi, scrive ancora Renna, "chiarisce che la misura inibitoria è stata adottata per eliminare un rischio sanitario attuale", che richiede "un intervento immediato, senza ulteriori dilazioni". E da norme costituzionali "l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all'ambiente".
G.Morris--TNT